


Pratiche per autorizzazioni comunali
– stralcio aerofotogrammetrico stradario dell’immobile;
– documentazione fotografica a colori dell’intero immobile;
– montaggio fotografico a colori;
– relazione tecnica;
– progetto e relazione tecnica dell’impianto elettrico;
– elaborati grafici;
– dichiarazione del proprietario dell’immobile per il consenso alla realizzazione;
– dichiarazione del condominio per il consenso alla realizzazione;
– eventuale nulla osta della soprintendenza ai beni archeologici ed ambientali.
Modulo permesso proprietario dell’immobile
Procura Speciale per invio telematico al SUAP di Ancona
Adesivi sui veicoli
Legge n. 16 del 27/2/2002 di conv. del D.L. 28/12/2001, n. 452
Adesivi sui veicoli esenti dall’imposta sulla pubblicità
Sono esenti le indicazioni riferite alla denominazione commerciale dell’impresa e all’indirizzo della stessa, limitatamente al soggetto che effettua il trasporto, anche per conto terzi.
Le scritte devono essere apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto.
La norma in esame non pone limiti dimensionali, assegnando il beneficio “alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni”, con esclusione quindi di altri messaggi promozionali.
Esenzione sulla pubblicità effettuata con i veicoli
Esenzione per le insegne sotto i 5 m²
Il Sole 24 Ore – Mercoledì 21 Marzo 2007 – Norme e Tributi
L’esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale di una pluralità di insegne di esercizio beneficia dell’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità solo se la superficie complessiva non supera i 5 metri quadri. In caso contrario, il tributo deve essere pagato sull’intera superficie.
Lo ha chiarito il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle finanze (ufficio del Federalismo), con la nota 11159 del 19 marzo 2007.
Per insegna di esercizio s’intende, ex lege, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, installata nella sede dell’attività o nelle immediate adiacenze.
L’insegna contiene l’indicazione del nome del soggetto o la denominazione dell’impresa che svolge l’attività.
Può essere posta in risalto anche la tipologia e la descrizione dell’attività esercitata dall’impresa, con i relativi prodotti o servizi offerti alla clientela.
Se, invece, la finalità dell’insegna è quella di pubblicizzare il marchio del prodotto commercializzato, viene meno il diritto a godere dell’esenzione. In questo caso, per il Dipartimento, devono essere assoggettati a tassazione «i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio».
Queste regole, però, non valgono per tutti i casi in cui l’impresa pubblicizza i propri prodotti. Infatti, nel caso in cui il mezzo pubblicitario è esposto nelle vetrine o sulle pareti d’ingresso dell’esercizio commerciale, in base all’articolo 17 del decreto legislativo 507/93, i messaggi pubblicitari sono esenti dall’imposta se relativi all’attività esercitata e se la loro superficie complessiva non supera il mezzo metro quadrato.
La dimensione massima, come indicato nella nota, deve essere riferita «a ciascuna vetrina o ingresso singolarmente considerato.
Questi criteri sono applicabili anche agli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o nelle immediate vicinanze. La nota fornisce chiarimenti anche sul rispetto dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione.
La Finanziaria 2007 ha infatti fissato il termine di cinque anni per la notifica dell’accertamento che decorre dalla data in cui la dichiarazione d’inizio della pubblicità è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Per individuare questo termine, si legge la nota, occorre fare riferimento «al momento appena antecedente a quello di inizio della pubblicità.
Affissioni non autorizzate, paga l’azienda pubblicizzata
Il Sole 24 Ore – Martedì 4 Ottobre 2011 Sanzioni decuplicate per le ditte pubblicizzate nei cartelloni stradali abusivi