Eseguiamo pratiche per rilascio autorizzazione comunale
e provinciale ecc., che richiedono:
-stralcio aerofotogrammetricostradario dell'immobile;
-documentazione fotografica a coloridell'intero immobile;
-montaggio fotografico a colori;
-ralazione tecnica;
-elaborati grafici;
-dichiarazione del proprietariodell'immobile per il consenso alla realizzazione;
-progetto e relazione tecnicadell'impianto elettrico;
- eventualenulla ostadella soprintendenza ai beni archeologici ed ambientali.
ADESIVI SUI VEICOLI
Legge n. 16 del 27/2/2002 di conv. del D.L. 28/12/2001, n. 452
Insegne sui veicoli esenti dall'imposta sulla pubblicità
Sono esenti le indicazioni riferite alla denominazione commerciale dell'impresa e all'indirizzo della
stessa, limitamente al soggetto che effettua il trasporto, anche per conto terzi. Le scritte devono
essere apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto.
La norma in esame non pone limiti dimensionali, assegnando il benificio "alla sola superficie utile
occupata da tali indicazioni", con esclusione quindi di altri messaggi promozionali.
ESENZIONE PER LE INSEGNE SOTTO I 5 mq
Il Sole 24 Ore - Mercoledì 21 Marzo 2007 - Norme e Tributi
L'esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale di una pluralità di insegne di
esercizio beneficia dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità
solo se la superficie complessiva non supera i 5 metri quadri. In caso contrario, il tributo
deve essere pagato sull'intera superficie. Lo ha chiarito il dipartimento per le Politiche
fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze (ufficio del Federalismo), con la nota
11159 del 19 marzo 2007.
Per insegna di esercizio s'intende, ex lege, la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da simboli o da marchi, installata nella sede dell'attività o nelle immediate
adiacenze. L'insegna contiene l'indicazione del nome del soggetto o la denominazione dell'impresa
che svolge l'attività. Può essere posta in risalto anche la tipologia e la descrizione
dell'attività esercitata dall'impresa, con i relativi prodotti o servizi offerti alla
clientela.
Se, invece, la finalità dell'insegna è quella di pubblicizzare il marchio del
prodotto commercializzato, viene meno il diritto a godere dell'esenzione. In questo caso, per il
Dipartimento, devono essere assoggettati a tassazione «i distinti mezzi pubblicitari che
espongono esclusivamente il marchio».
Queste regole, però, non valgono per tutti i casi in cui l'impresa pubblicizza i propri
prodotti. Infatti, nel caso in cui il mezzo pubblicitario è esposto nelle vetrine o sulle
pareti d'ingresso dell'esercizio commerciale, in base all'articolo 17 del decreto legislativo
507/93, i messaggi pubblicitari sono esenti dall'imposta se relativi all'attività esercitata
e se la loro superficie complessiva non supera il mezzo metro quadrato. La dimensione massima, come
indicato nella nota, deve essere riferita «a ciascuna vetrina o ingresso singolarmente
considerato».
Questi criteri sono applicabili anche agli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei locali, o nelle immediate vicinanze.
La nota fornisce chiarimenti anche sul rispetto dei termini di decadenza per la notifica degli
avvisi di accertamento, nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della
dichiarazione. La Finanziaria 2007 ha infatti fissato il termine di cinque anni per la notifica
dell'accertamento che decorre dalla data in cui la dichiarazione d'inizio della
pubblicità è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Per individuare questo
termine, si legge la nota, occorre fare riferimento «al momento appena antecedente a quello
di inizio della pubblicità».
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